Con una sentenza emanata ieri, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non è di ostacolo alla libera circolazione dei cellulari la Tassa di Concessione Governativa, che non deve essere rimborsata. La motivazione? La TCG si applica ai contratti di abbonamento per l’utilizzo dei cellulari (per i quali non vi è obbligo di sottoscrizione) e, di conseguenza, non ne impedisce la vendita.
La Corte di Giustizia Europea, Ottava Sezione, con la sentenza del 17 settembre 2015 ha posto fine alla controversia in merito alla legittimità della TCG (Tassa di Concessione Governativa), che viene applicata a tutti coloro che sottoscrivono un contratto di abbonamento per l’utilizzo dei cellulari. Secondo la Corte di Giustizia, in sostanza, la TCG – che, peraltro, non si applica fuori dell’Italia-, non interferisce con la libera circolazione degli apparecchi cellulari.
TCG e cellulari: la vicenda e la decisione della CGUE
Tutto comincia con due controversie giudiziali proposte da due società del nord-est nei confronti, rispettivamente, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno e dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza, per ottenere il rimborso della TCG. A seguito del diniego di rimborso, propongono ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Mestre – Venezia, sostenendo che l’autorizzazione o la licenza prevista dalla normativa italiana non sono compatibili con il principio di libera circolazione e di messa in servizio delle apparecchiature terminali, così come previsto dalla direttiva n. 5 del 1996; di conseguenza, mancando il presupposto impositivo, la TCG deve essere rimborsata.
La Commissione Tributaria Regionale sospende il giudizio e si rivolge alla Corte di Giustizia Europea.
La CGUE precisa, preliminarmente, che la TCG “si applica non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l’uso di tali apparecchiature”, che non si applica ai cellulari provenienti da altri Stati membri e che gli stessi “possono essere venduti senza obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento in Italia”.
In merito, poi, alle questioni pregiudiziali sollevate, la Corte dichiara che le direttive 1999/5/CE del 9 marzo 1999, nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002 non impediscono l’adozione di una normativa nazionale che preveda l’applicazione di una tassa come la TCG, in virtù della quale il contratto di abbonamento per l’utilizzo di “apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre” è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento della tassa sopra citata. Aggiunge che il contratto di abbonamento sostituisce “di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione a riguardo”.
Infine, la CGUE precisa che la normativa comunitaria non è di ostacolo all’adozione di una normativa nazionale che preveda un trattamento differenziato per gli utenti di cellulari – distinguendo tra coloro che sottoscrivono un contratto di abbonamento e coloro che acquistano le apparecchiature utilizzando carte prepagate -, assoggettando soltanto i primi alla normativa che ha istituito la Tassa di Concessione Governativa.
Concludiamo segnalando, in argomento, l’interessante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile – n. 21777 del 2014, che (pur occupandosi della diversa questione relativa al termine per il versamento della TCG) ha precisato che la Tassa di Concessione Governativa si applica sia alle stazioni di radio elettriche che ai telefoni cellulari, entrambi assoggettati al D.Lgs. n. 259 del 2003 (che ha attuato la direttiva CE n. 20 del 2002) e al D.Lgs. n. 259 del 05.09.2001 (che ha attuato la direttiva CE n. 5 del 1999).
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