L’Antitrust ha comunicato la sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito internet techmania.it – gestito da Techmania s.r.l. – per pratiche ingannevoli. La sospensione è avvenuta a seguito di 180 segnalazioni di consumatori. I comportamenti censurati dal Garante della concorrenza e del mercato sono molto gravi, e vanno dalla mancata o molto ritardata ordinazione e consegna dei prodotti tecnologici acquistati online, alla scorretta gestione delle richieste di rimborso a seguito di annullamento dell’ordine.
L’Antitrust ha annunciato, con comunicato stampa di oggi 9 ottobre 2015, il provvedimento di sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito techmania.it. La decisione è avvenuta a seguito dell’accertamento delle gravi condotte poste in essere dal professionista, che ha proceduto alla vendita – con incasso del corrispettivo anticipato – di prodotti non disponibili in magazzino o addirittura non ancora ordinati, e gestito in modo scorretto le richieste di rimborso a seguito dell’annullamento degli ordini. Vediamo cosa ha dato origine alla decisione dell’Agcm e le motivazioni del provvedimento.
Techmania: vendite sospese dall’Antitrust per pratiche ingannevoli
Il procedimento n. PS10171 è stato aperto dall’Agcm a seguito delle segnalazioni di 180 consumatori, a partire dal mese di giugno del 2015. A seguito delle segnalazioni e di informazioni acquisite dall’Authority in merito all’applicazione del codice del consumo, è emerso che Techmania S.r.l. ha posto in essere pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti tecnologici mediante il sito internet techmania.it. In particolare, i prodotti acquistati – e per i quali è stato versato un corrispettivo – non sono stati consegnati ai consumatori nella maggioranza dei casi. E’ stato rilevato, altresì, che il professionista, nonostante le numerose richieste di adempimento – cui sono seguite le richieste di rimborso -, raramente ha rimborsato i consumatori.
L’Authority ha avviato la fase istruttoria ed effettuato indagini mediante il software gestionale di Techmania s.r.l., a seguito delle quali è emerso che:
- nei mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre del 2015 il numero degli annullamenti è stato di gran lunga superiore a quello degli ordini effettuati;
- dal 1° giugno al 22 settembre 2015, data dell’ispezione, a fronte di circa 2.268 ordini sono state effettuate soltanto 288 consegne.
Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, l’Agcm ha ritenuto sussistere il c.d. “fumus boni juris” della pratica commerciale sopra descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) – le condotte del professionista potrebbero ostacolare o “condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o all’eventuale cessazione del rapporto contrattuale” -, nonchè dell’art. 61, del codice del consumo, secondo cui il professionista deve consegnare i beni acquistati dal consumatore senza ritardo ingiustificato, o comunque nel termine di 30 giorni dalla data nella quale il contratto è stato concluso.
L’Antistrust ha, infatti ritenuto che il comportamento del professionista sia particolarmente grave e tale da mettere in discussione la natura dell’attività di ecommerce svolta da quest’ultimo. L’alto numero di ordini non evasi e di richieste di annullamento – evidentemente effettuate dopo numerose richeste e solleciti di adempimento – fanno pensare che l’organizzazione e la gestione siano fortemente deficitarie, non giustidicabile da un periodo di temporanea difficoltà di approvvigionamento e “incompatibile con l’offerta ai consumatori di beni di consumo e con le iniziative promozionali che il professionista svolge per accreditarsi presso i consumatori”.
Analogamente, sono incompatibili con una regolare attività di ecommerce le condotte di Techmania in merito alle richieste di rimborso da parte degli acquirenti/consumatori. Le indagini effettuate hanno evidenziato, infatti, che la società ritarda la gestione delle richieste di rimborso e fornisce risposte elusive, standard ed evasive, all’evidente scopo di ostacolare l’esercizio di un fondamentale diritto del consumatore. Le somme pagate dovrebbero, al contrario, essere immediatamente rimborsate a seguito dell’annullamento degli ordini a causa del “mancato rispetto della consegna dei beni ordinati e pagati”. Sul punto, l’Agcm precisa che risulta significativo “sia il criterio con il quale vengono scelti i pochi consumatori che sono stati rimborsati, ovvero in base unicamente all’intensità della reazione del consumatore, nonchè le indicazioni fornite al call center e orientate a esasperare i consumatori probabilmente nella speranza che desistano dal riproporre le legittime istanze di restituzione di quanto pagato”.
L’Agcm precisa, infine che sussiste il c.d. periculum in mora, poichè la condotta dal professionista, altamente offensiva, è attuale: il sito internet techmania.it, infatti, è ancora attivo e – viste le numerose offerte di prodotti tecnolocici presenti, potenzialmente idonee a raggiungere un notevole numero di consumatori, i quali potrebbero decidere di effettuare l’acquisto pagando il prezzo, con il rischio di non vedersi consegnata la merce e di non riuscire a recuperare le somme pagate – si rende necessario procedere con urgenza alla sospensione dell’attività di vendita di prodotti non disponibili sul sito techmania.it.
Pertanto, l’Antistrust ha emesso il prvvedimento con il quale ha ordinato a Techmania s.r.l. la sospensione di tutte le attività di vendita – mediante il sito technomania.it – di prodotti non disponibili e dell’addebito anticipato di somme per prodotti in realtà non giacenti nei magazzini della società o non pronti per la consegna. Il provvedimento dovrà essere eseguito entro 3 giorni dalla comunicazione, ma è comunque possibile proporre ricorso presso il TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione.
Il provvedimento dell’Antitrust è l’occasione per precisare che l’attività di ecommerce richiede organizzazione e gestione molto precise e puntuali, nonchè l’adeguamento alle norme del codice del consumo. Visto l’aumento delle attività di commercio online, peraltro, il Garante della concorrenza e del mercato effettua una continua attività di monitoraggio. Nel comunicato stampa con il quale ha annunciato l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti di Techmania s.r.l., infatti, l’Authority precisa che “Il nuovo intervento dell’Autorità si aggiunge a quelli precedenti sulle vendite a distanza, confermando ulteriormente che il settore necessita di un organico monitoraggio per assicurare comportamenti corretti da parte delle imprese che operano nell’e-commerce, anche in rapporto alla posizione particolarmente debole dei consumatori in questo campo”.
Avete avuto esperienze positive o negative con Techmania? Fatecelo sapere nei commenti!