Ormai i brand hanno ben compreso il potenziale dei Social Media e l’importanza di usare questi potenti strumenti per la comunicazione digitale. Ma bisogna fare attenzione, perché di fianco a pratiche “lecite”, che si usano per “fare rumore”, ne esistono altre un po’ meno lecite che possono provocare effetti non proprio positivi. Vediamo quali sono
La pratica più diffusa oggigiorno prima di fare un acquisto, è quello di effettuare una ricerca sulla rete per vedere cosa la gente, comune o autorevole, ne possano pensare a riguardo. Negli ultimi anni, le aziende l’hanno capito e si sono sempre più avvicinate allo strumento del “word wide web” per tentare di piegarlo alle proprie necessità di marketing.
Nulla di male in questo, difatti da sempre si vedono “persone presumibilmente normali” dare pareri e giudizi positivi su determinati prodotti in determinati spot televisivi. C’è chi ci crede, chi gli basta vedere la “madre premurosa” che lava con l’ammorbidente XXX i pigiamini del figlio per farsi convincere. Poi c’è chi va a cercare altri pareri, e cosa c’è di meglio che siti e forum per avere il vero parere della gente comune?
Ma c’è da chiedersi, sono veramente sinceri questi pareri?
Le aziende sono lungimiranti e, consigliate adeguatamente, hanno capito che per far parlare di se devono scendere “tra il popolo digitale”, mettendosi alla loto mercé: difatti ora troviamo pagine Facebook, account Twitter e la presenza su altri svariati Social Network.
Ma ci sono anche altre pratiche che “non si vedono” e che riescono ad avere un effetto diverso sulla rete.
Il Buzz
La più “tranquilla” di queste forme di comunicazione viene chiamata Buzz, la cui corrispondenza italiana è quella di “brusio”, nel quale viene semplicemente chiesto a siti e forum di parlare di un determinato prodotto. Il Buzz di per sé non ha nulla di negativo al suo interno, anzi se fatto in maniera adeguata è un ottimo modo per veicolare informazioni su di un prodotto o un qualcosa di nuovo, ma diventa negativo nel momento in cui chi viene interpellato viene anche retribuito per parlarne con la speranza che non lo faccia sfavorevolmente, fuorviando quindi quello che dovrebbe essere un giudizio oggettivo.
L’Astroturfing
L’altro metodo invece è chiamato Astroturfing ed è realmente malevolo ed “ingannevole”. Le aziende, o chi per loro, si celano sotto mentite spoglie, meglio se di blogger o siti/forum (e più recentemente anche Social Network) noti accondiscendenti, per manipolare quelli che sono i pareri delle persone. La stessa ADUC ha parlato di queste pratiche, attraverso un articolo dell’Avv. Deborah Bianchi, la quale illustra anche come queste pratiche, soprattutto le più scorrette, siano state riconosciute fraudolente ed addirittura sottoposte a sanzioni. In America, per esempio, si possono arrivare a pagare fino a 11.000 $ di sanzione.
In Italia invece?
Nella nostra nazione la forma più utilizzata è quella della Buzz, ma indubbiamente non mancano anche qui forme di Astroturfing e la Comunità Europea è corsa ai ripari emanando una normativa (fonte, articolo sopracitato dell’Avv Bianchi):
Attualmente lo strumentario normativo di riferimento può individuarsi nella direttiva europea 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (recepita in Italia dal D.Lgs. 146/07). L’art. 23, D.Lgs. 146/07 facendo riferimento alle pratiche commerciali ingannevoli contempla le “affermazioni non rispondenti al vero da parte di un professionista”. Nella fattispecie che ci interessa, le affermazioni non sono del professionista ma di un terzo (il blogger compiacente). Tuttavia con un’operazione ermeneutica estensiva si ritiene plausibile far rientrare sotto l’ombrello di questa disposizione i messaggi subliminali che corrono in rete.
Casi interessanti che seguono una linea repressiva contro queste forme ingannevoli di comunicazione, si possono trovare invece in Francia ed in Inghilterra.
La prima, con la legge per la fiducia nell’economia digitale (Lcen) stabilisce che
“tutta la pubblicità accessibile come servizio di comunicazione al pubblico on line deve rendere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale è realizzata”
ed i trasgressori di tale legge incapperanno in una pesante sanzione economica che arriva a sfiorare i 40.000 € oltre che la possibilità di due anni di prigione.
Esattamente come la nazione di Sua Maestà che ha dichiarato fuorilegge chiunque dovesse spacciarsi per cliente soddisfatto di un determinato prodotto senza averlo mai effettivamente provato, incappando in salatissime multe fino alla galera.
Per concludere, come avrete capito, non abbiamo fatto altro che parlare di quelle che in italia vengono comunemente chiamate “marchette” e la domanda vera è:
Vale veramente la pena di bruciare la propria reputazione?